traduzioni giurate e asseverate

In Italia, la procedura per la traduzione chiamata colloquialmente “giurata” si definisce giuridicamente asseverazione. Da ciò deriva la definizione corretta di traduzione asseverata. In Italia, a differenza di quanto avviene ad esempio in Germania, non è il traduttore a essere “giurato” (non si può parlare perciò di “traduttore asseverato”), ma ogni singola traduzione. In Italia forse non tutti sanno che i traduttori non costituiscono ancora una categoria professionale legalmente riconosciuta come quella dei medici, dei commercialisti o degli avvocati.

Esiste però un DPR dell’anno 2000 che riconosce la figura del traduttore ufficiale in colui che risulta iscritto alla lista dei C.T.U. del tribunale di competenza del luogo in cui risiede e lavora. Il traduttore ufficiale, iscritto a tale albo, ha il potere di autenticare con la propria firma la validità una traduzione che deve andare all’estero.

E’ quindi corretto dire che esistono i traduttori ufficiali, riconosciuti dal tribunale, in quanto periti iscritti all’Albo dei CTU presso l’ufficio preposto del tribunale (traduttore ufficiale, ex art.17 legge 15/1968. (viene confermata l’esistenza di un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).

L’asseverazione è un giuramento prestato dinanzi a un pubblico ufficiale, generalmente il pubblico ufficiale di cancelleria del Tribunale competente per il proprio Comune di residenza. Il testo sorgente, in originale o in copia autenticata, e la rispettiva traduzione devono essere rilegati a formare un unico fascicolo, non più scomponibile. Come ultima pagina del fascicolo va inserito il cosiddetto verbale di asseverazione, il cui contenuto è bene farsi dare dal Tribunale competente. E’ richiesta una marca da bollo ogni 100 righe di traduzione compreso il verbale di giuramento.

Alcuni Tribunali richiedono che la traduzione sia impaginata in carattere Arial 11 con gli stessi margini di un foglio protocollo. Altri accettano qualunque formato. E importante che il traduttore NON firmi il verbale prima di presentarsi in Tribunale: dovrà firmarlo sotto gli occhi del pubblico ufficiale competente, o la pratica andrà rifatta. Anziché in Tribunale la stessa procedura si può svolgere dinanzi a un notaio (con costi superiori) o, teoricamente, dinanzi a un qualunque pubblico ufficiale (nella pratica l’unica sede utile è il Tribunale).

traduzioni legali

Per essere abilitati ad asseverare le traduzioni in Italia non esiste una regola precisa. Alcuni Tribunali richiedono molti documenti (titoli di studio, attestato di concessione della partita IVA, eventuale iscrizione alla Camera di Commercio) e prevedono un iter piuttosto lungo per inserire il traduttore nella lista dei traduttori abilitati a prestare il giuramento. Altri Tribunali non richiedono nulla – non vogliono neppure sapere se chi si presenta per l’asseverazione conosce la lingua della traduzione – e non inseriscono il traduttore in alcuna lista. Bisogna però ricordare che giurare una traduzione del cui contenuto non si è assolutamente certi espone a conseguenze giudiziare molto pesanti.

Molti traduttori, in Italia, esibiscono l’iscrizione alle liste dei Tribunali quasi come un titolo onorifico. Dal punto di vista pubblicitario, effettivamente, questa citazione suscita sempre un certo riguardo. Nella realtà, salvo casi particolari l’asseverazione non è necessariamente fonte di lavoro costante e ben retribuito. Per contro, comporta notevoli responsabilità. Non bisogna dimenticare, inoltre, che essere iscritti nelle liste dei Tribunali può significare essere convocati come interpreti per processi o interrogatori a carico di stranieri. Le tariffe sono bassissime e in alcune circostanze non è possibile rifiutare di prestarsi.

In Svizzera, la procedura è molto semplice: presupposto che il traduttore sia iscritto al Registro di commercio (come indipendente o come società), appone un proprio timbro sulla traduzione e dichiara in calce ad essa, sotto propria responsabilità, che la traduzione stessa corrisponde al testo sorgente. E’ consigliabile timbrare ogni pagina e raccogliere la traduzione in un fascicolo non troppo facilmente scomponibile (ad esempio: rilegatura ad anelli o a caldo). Non vi sono imposte o altri oneri, almeno in Canton Ticino.

In entrambi i casi, indipendentemente dalla complessità delle procedure, bisogna ricordare bene che se il traduttore sbaglia una traduzione qualunque, subirà delle conseguenze che di norma non supereranno l’ambito giuridico (generalmente civilistico) del mandato stipulato con il cliente. Se sbaglia una traduzione sulla quale ha prestato un giuramento o un’esplicita dichiarazione di conformità a fini legali, subirà invece le ben più gravi conseguenze previste nei casi di false dichiarazioni.

Le traduzioni asseverate o giurate non vanno confuse con le traduzioni legalizzate, anche se spesso questi termini vengono usati erroneamente come sinonimi. Infatti la legalizzazione o apostille, è una procedura che viene effettuata dalla Procura della Repubblica o dalla Prefettura, sui documenti tradotti giurati o anche sui documenti originali, in modo tale che vengano riconosciuti all’estero. Non è infatti possibile legalizzare o apostillare un documento straniero che venga tradotto e giurato in italiano e che sia pertanto utilizzato in Italia.